Trattato

Art. 13

Possibilità per gli uffici designati di ricevere copia della domanda internazionale

In vigore dal 22 giu 1978
Possibilità per gli uffici designati di ricevere copia della domanda internazionale 1) Ogni ufficio designato può richiedere all'Ufficio internazionale una copia della domanda internazionale prima della comunicazione prevista nell'; trascorso un anno a decorrere dalla data di priorità, l'Ufficio internazionale gli rimette questa copia il più presto possibile. 2-a) Il depositante può, in qualsiasi momento, rimettere una copia della sua domanda internazionale a ogni ufficio designato. b) Il depositante può, in qualsiasi momento, domandare all'Ufficio internazionale di rimettere una copia della sua domanda internazionale a ogni ufficio designato; l'Ufficio internazionale rimette questa copia a detto ufficio il più presto possibile. c) Ogni ufficio nazionale può notificare all'Ufficio internazionale che non desidera ricevere le copie di cui al comma b); in tal caso, detto comma non è applicabile per questo ufficio.
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urn:nir:stato:legge:1978-05-26;260#art-t-13

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