Trattato
Art. 4
Richiesta
In vigore dal 22 giu 1978
Richiesta
1) La richiesta deve contenere:
i) una istanza per il trattamento della domanda internazionale conformemente al presente trattato;
ii) la designazione dello o degli Stati contraenti nei quali la protezione dell'invenzione è domandata in base alla domanda internazionale ("Stati designati"); se il depositante può o desidera ottenere, per ogni Stato designato, un brevetto regionale in luogo di un brevetto nazionale, egli deve precisarlo nella richiesta; se il depositante non può, per via di un trattato relativo a un brevetto regionale, limitare la sua domanda ad alcuni degli Stati che fanno parte di questo trattato, la designazione di uno di questi Stati, unitamente all'indicazione del desiderio di ottenere un brevetto regionale, equivale a una designazione di tutti questi Stati; se, secondo la legislazione nazionale dello Stato designato, la designazione di questo Stato ha gli effetti di una domanda regionale, questa designazione vale anche come indicazione del desiderio di ottenere un brevetto regionale;
iii) il nome e gli altri dati prescritti al depositante e al mandatario (se vi sia);
iv) il titolo dell'invenzione;
v) il nome dell'inventore e gli altri dati prescritti che lo concernono, nel caso in cui la legislazione di almeno uno degli Stati designati esiga che tali indicazioni siano fornite all'atto del deposito di una domanda nazionale; negli altri casi, queste indicazioni possono figurare sia nella richiesta, sia in comunicazioni singole indirizzate a ciascun ufficio designato la cui legislazione nazionale esiga queste indicazioni ma permetta che esse siano fornite dopo il deposito della domanda nazionale.
2) Per ogni designazione vanno, versate, nel termine prescritto, le tasse prescritte.
3) Se il depositante non domanda altri titoli di protezione previsti dall', la designazione significa che la protezione domandata consiste nel rilascio di un brevetto da parte dello Stato designato o per questo Stato. L'.ii) non è applicabile ai fini del presente paragrafo.
4) L'assenza, nella richiesta, del nome dell'inventore e di altri dati concernenti l'inventore non ha conseguenza alcuna negli Stati designati la cui legislazione, pur esigendo queste indicazioni, permette che esse vengano fornite dopo il deposito della domanda nazionale. L'assenza di queste indicazioni in una separata comunicazione non ha conseguenza alcuna negli Stati designati in cui queste indicazioni non sono richieste dalla legislazione nazionale.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:legge:1978-05-26;260#art-t-4