Trattato

Art. 43

Richiesta di taluni titoli di protezione

In vigore dal 22 giu 1978
Richiesta di taluni titoli di protezione Il depositante può indicare, conformemente al regolamento d'esecuzione, che la sua domanda internazionale mira al rilascio di un certificato di autore d'invenzione, di un certificato di utilità o di un modello di utilità e non a quello di un brevetto, oppure al rilascio di un brevetto o certificato completivo, di un certificato di autore d'invenzione completivo o di un certificato di utilità completivo, in ogni Stato designato o eletto la cui legislazione prevede il rilascio di certificati di autore d'invenzione, di certificati di utilità, di modelli di utilità, di brevetti o certificati completivi, di certificati di autore d'invenzione completivi o di certificati di utilità completivi; gli effetti derivanti da questa indicazione sono determinati dalla scelta fatta dal depositante. Ai fini del presente articolo e di ogni regola ad esso relativa, l'.ii) non è applicabile.
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