Trattato
Art. 40
Sospensione dell'esame nazionale e delle altre procedure
In vigore dal 22 giu 1978
Sospensione dell'esame nazionale e delle altre procedure
1) Se l'elezione di uno Stato contraente è effettuata prima della scadenza del diciannovesimo mese a decorrere dalla data di priorità, l' non è applicabile a questo Stato e il suo ufficio nazionale, o ogni ufficio che agisca per questo Stato, non esegue l'esame e non dà inizio ad alcun'altra procedura relativa alla domanda internazionale, fatto salvo il paragrafo 2), prima della scadenza del termine applicabile secondo l'.
2) Nonostante le disposizioni del paragrafo 1), ogni ufficio eletto può, in qualsiasi momento, a richiesta esplicita del depositante, eseguire l'esame e dar inizio a qualsiasi altra procedura relativa alla domanda internazionale.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1978-05-26;260#art-t-40