Trattato
Art. 45
Trattato di brevetto regionale
In vigore dal 22 giu 1978
Trattato di brevetto regionale
1) Ogni trattato che preveda il rilascio di un brevetto regionale ("trattato di brevetto regionale") e che conceda a tutte le persone, autorizzate dall' a depositare domande internazionali, il diritto di depositare domande per il rilascio di brevetti regionali, può stipulare che le domande internazionali contenenti la designazione o l'elezione di uno Stato facente parte tanto del trattato di brevetto regionale che del presente trattato possono essere depositate in vista del rilascio di brevetti regionali.
2) La legislazione nazionale di un tale Stato designato o eletto può prevedere che ogni designazione o elezione di detto Stato nella domanda internazionale sarà considerata come indicazione del desiderio del depositante di ottenere un brevetto regionale conformemente al trattato di brevetto regionale.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1978-05-26;260#art-t-45