Trattato
Art. 48
Inosservanza di taluni termini
In vigore dal 22 giu 1978
Inosservanza di taluni termini
1) Se un termine stabilito nel presente trattato o nel regolamento d'esecuzione non è osservato a causa di interruzione dei servizi postali, di smarrimento o di ritardo inevitabili del corriere postale, questo termine è considerato come osservato nei casi previsti nel regolamento d'esecuzione purchè siano fornite le dovute prove e soddisfatte le altre condizioni prescritte in detto regolamento.
2-a) Ogni Stato contraente deve, per quanto lo concerne, scusare per motivi ammessi dalla sua legislazione un ritardo nell'osservanza di un termine.
b) Ogni Stato contraente può, per quanto lo concerne, scusare per motivi diversi da quelli menzionati nel comma a) un ritardo nell'osservanza di un termine.
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Prourn:nir:stato:legge:1978-05-26;260#art-t-48