Trattato
Art. 53
Assemblea
In vigore dal 22 giu 1978
Assemblea
1-a) L'Assemblea, fatto salvo l'.8), è composta degli Stati contraenti.
b) Il governo di ogni Stato contraente è rappresentato da un delegato, che può essere assistito da supplenti, da consiglieri e da esperti.
2-a) L'Assemblea:
i) tratta tutte le questioni concernenti il mantenimento e lo sviluppo dell'Unione e l'applicazione del presente trattato;
ii) svolge i compiti che le sono esplicitamente attribuiti in altre disposizioni del presente trattato;
iii) impartisce all'Ufficio internazionale le direttive concernenti la preparazione delle conferenze di revisione;
iv) esamina e approva le relazioni e le attività del Direttore generale relative all'Unione e gli impartisce le necessarie direttive sulle questioni di competenza dell'Unione;
v) esamina e approva i rapporti e le attività del Comitato esecutivo istituito conformemente al paragrafo 9) e gli impartisce direttive;
vi) stabilisce il programma, adotta il bilancio triennale dell'Unione e ne approva i conti di chiusura;
vii) adotta il regolamento finanziario dell'Unione;
viii) istituisce i comitati e i gruppi di lavoro che ritiene utili per realizzare gli scopi dell'Unione;
ix) decide quali Stati non contraenti e, fatto salvo il paragrafo 8), quali organizzazioni intergovernative e quali organizzazioni internazionali non governative possono essere ammessi come osservatori alle sue riunioni;
x) intraprende qualsiasi altra azione intesa al conseguimento degli scopi dell'Unione e svolge qualsiasi altro compito utile nel quadro del presente trattato.
b) sulle questioni che interessano anche altre Unioni amministrate dall'Organizzazione, l'Assemblea delibera dopo aver sentito il parere del Comitato di coordinamento dell'Organizzazione.
3) Un delegato può rappresentare un solo Stato e votare soltanto a nome di esso.
4) Ciascun Stato contraente dispone di un voto.
5-a) La metà degli Stati contraenti costituisce il quorum.
b) Ancorchè il quorum non sia raggiunto, l'Assemblea può deliberare; tuttavia, le deliberazioni, eccettuate quelle concernenti la procedura, divengono esecutive solo se il quorum e la maggioranza richiesti sono ottenuti mediante il voto per corrispondenza previsto dal regolamento d'esecuzione.
6-a) Fatti salvi gli .2-b), 52.2-b), 58.3) e 61.2-b), l'Assemblea decide con la maggioranza dei due terzi dei voti espressi.
b) L'astensione non è considerata voto.
7) Se si tratta di questioni che interessano esclusivamente gli Stati vincolati dal capitolo II, ogni riferimento agli Stati contraenti figurante nei paragrafi 4), 5) e 6) è da considerare come valevole solamente per gli Stati vincolati dal capitolo II.
8) Ogni organizzazione intergovernativa nominata come amministrazione incaricata della ricerca internazionale o come amministrazione incaricata dell'esame preliminare internazionale è ammessa come osservatore alle riunioni dell'Assemblea.
9) Allorchè vi saranno più di quaranta Stati contraenti, l'Assemblea istituirà un Comitato esecutivo. Ogni riferimento al Comitato esecutivo fatto nel presente trattato o nel regolamento d'esecuzione va inteso con riferimento a quanto detto Comitato sarà istituito.
10) Fino alla istituzione del Comitato esecutivo, l'Assemblea si pronuncia, nei limiti del programma e del bilancio preventivo triennale, sui programmi e sui bilanci preventivi annuali preparati dal Direttore generale.
11-a) Fino alla istituzione del Comitato esecutivo, l'Assemblea si riunisce una volta all'anno in sessione ordinaria su convocazione del Direttore generale e, salvo casi eccezionali, durante il medesimo periodo e nel medesimo luogo in cui si riunisce il Comitato di coordinamento dell'Organizzazione.
b) Dopo l'istituzione del Comitato esecutivo, l'Assemblea si riunirà una volta ogni tre anni in sessione ordinaria su convocazione del Direttore generale e, salvo casi eccezionali, durante il medesimo periodo e nel medesimo luogo in cui si svolge l'Assemblea generale dell'Organizzazione.
c) L'Assemblea si riunisce in sessione straordinaria su convocazione fatta dal Direttore Generale a domanda del Comitato esecutivo o a domanda di un quarto degli Stati contraenti.
12) L'Assemblea adotta il suo regolamento interno.
Storico versioni
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