Trattato
Art. 56
Comitato di cooperazione tecnica
In vigore dal 22 giu 1978
Comitato di cooperazione tecnica
1) L'Assemblea istituisce un Comitato di cooperazione tecnica (denominato nel presente articolo "il Comitato").
2-a) L'Assemblea stabilisce la composizione del Comitato e ne nomina i membri, curando che i paesi in via di sviluppo siano equamente rappresentati.
b) Le amministrazioni incaricate della ricerca internazionale o dell'esame preliminare internazionale sono ex officio membri del Comitato. Allorchè una tale amministrazione è l'ufficio nazionale di uno Stato contraente, questo non può avere altri rappresentanti nel Comitato.
c) Se il numero degli Stati contraenti lo consente, il numero globale dei membri del Comitato è superiore al doppio del numero dei membri ex officio.
d) Il Direttore generale, di propria iniziativa o a richiesta del Comitato, invita i rappresentanti delle organizzazioni interessate a partecipare alle discussioni che le interessano.
3) Scopo del Comitato è di contribuire, mediante pareri e raccomandazioni:
i) a migliorare costantemente i servizi previsti dal presente trattato.
ii) a ottenere, sino a quando vi saranno più amministrazioni incaricate della ricerca internazionale e più amministrazioni incaricate dell'esame preliminare internazionale, che la loro documentazione e i loro metodi di lavoro siano quanto più possibile uniformi e che i loro rapporti abbiano uniformemente il più alto livello qualitativo possibile;
iii) a risolvere, invitatovi dall'Assemblea o dal Comitato esecutivo, i problemi tecnici particolari alla istituzione di una sola amministrazione incaricata della ricerca internazionale.
4) Ogni Stato contraente e ogni organizzazione internazionale interessata possono domandare per iscritto al Comitato di occuparsi di questioni che rientrano nelle sue competenze.
5) Il Comitato può indirizzare i suoi pareri e le sue raccomandazioni al Direttore generale o, per il tramite di quest'ultimo, all'Assemblea, al Comitato esecutivo, a tutte le amministrazioni incaricate della ricerca internazionale o dell'esame preliminare internazionale o a talune di esse e a tutti gli uffici riceventi o a taluni di essi.
6-a) Il Direttore generale trasmette senza eccezioni al Comitato esecutivo il testo di tutti i pareri e di tutte le raccomandazioni del Comitato. Egli può aggiungervi i suoi commenti.
b) Il Comitato esecutivo può esprimere le sue opinioni circa i pareri o le raccomandazioni o qualsiasi altra attività del Comitato e può invitare quest'ultimo a studiare questioni rientranti nella sua competenza e a presentare una relazione in merito. Il Comitato esecutivo può sottoporre all'Assemblea, con adeguati commenti, i pareri, le raccomandazioni e le relazioni del Comitato.
7) Fino alla istituzione del Comitato esecutivo, i riferimenti ad esso l'atti nel paragrafo 6 vanno intesi come fatti all'Assemblea.
8) L'Assemblea stabilisce i dettagli relativi alla procedura del Comitato.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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