Trattato
Art. 60
Revisione del trattato
In vigore dal 22 giu 1978
Revisione del trattato
1) Il presente trattato può essere sottoposto a revisioni periodiche mediante conferenze speciali degli Stati contraenti.
2) La convocazione di una conferenza di revisione è decisa dall'Assemblea.
3) Ogni organizzazione intergovernativa nominata come amministrazione incaricata della ricerca internazionale o come amministrazione incaricata dell'esame preliminare internazionale è ammessa come osservatore a tutte le conferenze di revisione.
4) Gli .5), 9) e 11), 54, 55.4) a 8), 56 e 57 possono essere modificati sia da una conferenza di revisione sia secondo le disposizioni dell'.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1978-05-26;260#art-t-60