Trattato
Art. 63
Entrata in vigore del trattato
In vigore dal 22 giu 1978
Entrata in vigore del trattato
1-a) Fatte salve le disposizioni del paragrafo 3), il presente trattato entra in vigore tre mesi dopo che otto Stati abbiano depositato i loro strumenti di ratifica o di adesione, purchè quattro almeno di detti Stati soddisfino una delle condizioni seguenti:
i) il numero delle domande depositate in questo Stato è superiore a quaranta mila secondo le più recenti statistiche annuali pubblicate dall'Ufficio internazionale;
ii) i cittadini di questo Stato o le persone che vi sono domiciliate hanno depositato, secondo le più recenti statistiche annuali pubblicate dall'Ufficio internazionale, almeno mille domande in un paese straniero;
iii) l'ufficio nazionale di questo Stato ha ricevuto secondo le più recenti statistiche annuali dell'Ufficio internazionale, almeno diecimila domande da parte di cittadini di paesi stranieri o di persone domiciliate in tali paesi.
b) A fini del presente paragrafo, l'espressione "domande" non abbraccia le domande di modelli di utilità.
2) Fatto salvo il paragrafo 3), qualsiasi Stato che non faccia parte del presente trattato al momento dell'entrata in vigore secondo il paragrafo 1) è vincolato dal presente trattato tre mesi dopo la data in cui esso ha depositato il suo strumento di ratifica o di adesione.
3) Le disposizioni del capitolo II e le regole corrispondenti del regolamento d'esecuzione annesso al presente trattato saranno tuttavia applicabili soltanto dalla data in cui tre Stati che soddisfano almeno una delle condizioni elencate nel paragrafo 1) sono divenuti parti del presente trattato senza dichiarare, secondo l'.1), che non intendono essere vincolati dalle disposizioni del capitolo II. Questa data non può tuttavia essere anteriore a quella dell'entrata in vigore iniziale secondo il paragrafo 1).
Storico versioni
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