Trattato
Art. 68
Funzioni del depositario
In vigore dal 22 giu 1978
Funzioni del depositario
1) L'originale del presente trattato, quando non è più aperto alla firma, è depositato presso il Direttore generale.
2) Il Direttore generale certifica e trasmette due copie del presente trattato e del regolamento d'esecuzione ad esso allegato, ai governi di tutti gli Stati facenti parte della Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale e, al governo di qualsiasi altro Stato che ne faccia domanda.
3) Il Direttore generale fa registrare il presente trattato presso la Segreteria dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.
4) Il Direttore generale certifica e trasmette due copie di ogni modificazione del presente trattato e del regolamento d'esecuzione ai governi di tutti gli Stati contraenti e al governo di qualsiasi altro Stato che ne faccia domanda.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1978-05-26;260#art-t-68