Convenzione›Parte PRIMA
Art. 4
Istituzione di organi speciali
In vigore dal 22 giu 1978
Istituzione di organi speciali
Per l'applicazione delle procedure prescritte dalla presente convenzione sono istituiti presso l'Ufficio europeo dei brevetti organi speciali, comuni agli Stati contraenti. L'attività di questi organi speciali è controllata da un comitato ristretto del consiglio di amministrazione dell'Organizzazione europea dei brevetti.
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Prourn:nir:stato:legge:1978-05-26;260#art-c-4