Convenzione
Art. 7
Organi speciali
In vigore dal 22 giu 1978
Organi speciali
Gli organi speciali sono i seguenti:
a) una divisione di amministrazione dei brevetti;
b) una o più divisioni di annullamento;
c) una o più commissioni di annullamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1978-05-26;260#art-c-7