Convenzione
Art. 10
Commissioni di annullamento
In vigore dal 22 giu 1978
Commissioni di annullamento
1. Le commissioni di annullamento sono competenti a esaminare i ricorsi contro le decisioni delle divisioni di annullamento e della divisione di amministrazione dei brevetti e a esprimere un parere sull'entità della protezione conferita dal brevetto comunitario.
2. In caso di ricorso contro una decisione della divisione di annullamento, la commissione di annullamento si compone di due membri giuristi, uno dei quali assume la presidenza, e di tre membri qualificati sul piano tecnico.
3. In caso di ricorso contro una decisione della divisione di amministrazione dei brevetti, la commissione di annullamento si compone di tre membri giuristi.
4. Per esprimere un parere sull'entità della protezione conferita da un brevetto comunitario, la commissione di annullamento si compone normalmente di due membri giuristi, uno dei quali assume la presidenza, e di un membro qualificato sul piano tecnico. Tuttavia, qualora la commissione di annullamento debba esprimere detto parere nel contesto di un ricorso contro una decisione di una divisione di annullamento o ritenga che ciò sia richiesto dalla natura del parere, essa si compone come indicato al paragrafo 2.
Storico versioni
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