Convenzione
Art. 15
Composizione
In vigore dal 22 giu 1978
Composizione
1. Il comitato ristretto del consiglio di amministrazione si compone dei rappresentanti degli Stati contraenti e del rappresentante della Commissione delle Comunità europee, nonché dei loro supplenti. Ciascuno Stato contraente e la Commissione hanno il diritto di nominare un rappresentante ed un supplente al comitato ristretto. Gli Stati contraenti sono rappresentati dagli stessi membri al consiglio di amministrazione e al comitato ristretto.
2. I membri del comitato ristretto possono farsi assistere, entro i limiti previsti dal suo regolamento interno, da consulenti od esperti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1978-05-26;260#art-c-15