Convenzione
Art. 20
Competenza del comitato ristretto in casi particolari
In vigore dal 22 giu 1978
Competenza del comitato ristretto in casi particolari
1. Il comitato ristretto del consiglio di amministrazione è competente a modificare le seguenti disposizioni della presente convenzione:
a) i termini fissati dalla presente convenzione, da osservare nei confronti dell'Ufficio europeo dei brevetti;
b) le disposizioni del regolamento di esecuzione.
2. Il comitato ristretto è competente, conformemente alla presente convenzione, ad adottare e modificare:
a) il regolamento finanziario;
b) il regolamento relativo alle tasse;
c) il proprio regolamento interno.
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