Convenzione
Art. 20
83 / 272Competenza del comitato ristretto in casi particolari
In vigore dal 22 giu 1978
Competenza del comitato ristretto in casi particolari
1. Il comitato ristretto del consiglio di amministrazione è competente a modificare le seguenti disposizioni della presente convenzione:
a) i termini fissati dalla presente convenzione, da osservare nei confronti dell'Ufficio europeo dei brevetti;
b) le disposizioni del regolamento di esecuzione.
2. Il comitato ristretto è competente, conformemente alla presente convenzione, ad adottare e modificare:
a) il regolamento finanziario;
b) il regolamento relativo alle tasse;
c) il proprio regolamento interno.
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Prourn:nir:stato:legge:1978-05-26;260#art-c-20