Art. 20 · Competenza del comitato ristretto in casi particolari
Convenzione

Art. 20

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Competenza del comitato ristretto in casi particolari

In vigore dal 22 giu 1978
Competenza del comitato ristretto in casi particolari 1. Il comitato ristretto del consiglio di amministrazione è competente a modificare le seguenti disposizioni della presente convenzione: a) i termini fissati dalla presente convenzione, da osservare nei confronti dell'Ufficio europeo dei brevetti; b) le disposizioni del regolamento di esecuzione. 2. Il comitato ristretto è competente, conformemente alla presente convenzione, ad adottare e modificare: a) il regolamento finanziario; b) il regolamento relativo alle tasse; c) il proprio regolamento interno.
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