Convenzione

Art. 17

Ufficio di presidenza

In vigore dal 22 giu 1978
Ufficio di presidenza 1. Il comitato ristretto del consiglio di amministrazione può istituire un Ufficio di presidenza composto di cinque dei suoi membri. 2. Il presidente e il vicepresidente del comitato ristretto sono di diritto membri dell'Ufficio di presidenza; gli altri tre membri sono eletti dal comitato ristretto. 3. Il mandato dei membri eletti dal comitato ristretto dura tre anni. Questo mandato non è rinnovabile. 4. L'Ufficio di presidenza assolve i compiti che il comitato ristretto gli affida ai sensi del regolamento interno di quest'ultimo comitato.
Storico versioni

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