Convenzione

Art. 16

Presidenza

In vigore dal 22 giu 1978
Presidenza 1. Il comitato ristretto del consiglio di amministrazione elegge tra i rappresentanti degli Stati contraenti ed i loro supplenti un presidente e un vicepresidente. Il vicepresidente sostituisce di diritto il presidente in caso d'impedimento. 2. Il mandato del presidente e del vicepresidente dura tre anni. Il mandato è rinnovabile.
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urn:nir:stato:legge:1978-05-26;260#art-c-16

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