Convenzione
Art. 21
Diritto di voto
In vigore dal 22 giu 1978
Diritto di voto
1. Solo gli Stati contraenti hanno diritto di voto nel comitato ristretto del consiglio di amministrazione.
2. Ciascuno Stato contraente dispone di un voto salvo applicazione dell'.
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Prourn:nir:stato:legge:1978-05-26;260#art-c-21