Convenzione

Art. 24

Oneri e proventi finanziari

In vigore dal 22 giu 1978
Oneri e proventi finanziari 1. L'importo che gli Stati parti della presente convenzione devono pagare in applicazione dell' della convenzione sul brevetto europeo è coperto dai contributi finanziari fissati per ciascuno Stato secondo il criterio di ripartizione previsto dall', paragrafo 3, di quest'ultima convenzione. 2. I proventi derivanti dalle tasse versate in applicazione del regolamento relativo alle tasse, da cui siano state detratte le somme versate all'Organizzazione europea dei brevetti in virtù degli della convenzione sul brevetto europeo, nonché tutti gli altri proventi riscossi dall'Organizzazione europea dei brevetti in applicazione della presente convenzione, sono ripartiti tra gli Stati che sono parti della medesima secondo il criterio menzionato al precedente paragrafo 1. 3. A decorrere dall'entrata in vigore della presente convenzione, si avvieranno i lavori necessari per esaminare a quali condizioni e in quale data il regime di finanziamento previsto ai paragrafi 1 e 2 potrà essere sostituito da un altro regime basato su un finanziamento comunitario tenendo conto degli sviluppi nell'ambito delle Comunità europee. Questo regime potrà inglobare gli importi dovuti dagli Stati che sono parti della presente convenzione, in virtù della convenzione sul brevetto europeo, e gli importi dovuti a questi Stati, in virtù di quest'ultima convenzione. Al termine di tali lavori, il presente articolo e, ove occorra, l', potranno essere modificati con decisione del Consiglio delle Comunità europee, deliberante all'unanimità su proposta della Commissione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

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urn:nir:stato:legge:1978-05-26;260#art-c-24

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