Convenzione›Parte SECONDA
Art. 27
Rivendicazione del diritto al brevetto comunitario
In vigore dal 22 giu 1978
Rivendicazione del diritto al brevetto comunitario
1. Se il brevetto comunitario è stato rilasciato a una persona non abilitata ai sensi dell', paragrafo 1, della convenzione sul brevetto europeo, la persona abilitata ai sensi di detta disposizione può rivendicare, fatto salvo qualsiasi altro suo diritto o azione, il trasferimento del brevetto.
2. Se una persona ha diritto unicamente a una parte del brevetto comunitario, essa può rivendicare, conformemente alle disposizioni del paragrafo 1, il trasferimento del brevetto in qualità di contitolare.
3. I diritti di cui ai paragrafi 1 e 2 sono fatti valere in giudizio entro il termine perentorio di due anni dalla data di pubblicazione dell'indicazione relativa al rilascio del brevetto europeo nel Bollettino europeo dei brevetti. Questa disposizione non si applica se il titolare, al momento del rilascio o del trasferimento del brevetto, sapeva di non aver diritto al brevetto stesso.
4. L'introduzione di una domanda giudiziale è trascritta nel Registro dei brevetti comunitari. Nel registro suddetto viene anche trascritta la decisione passata in giudicato della domanda giudiziale o ogni altra decisione o conclusione della procedura.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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