ConvenzioneParte SECONDA

Art. 28

Effetti del cambiamento di proprietà

In vigore dal 22 giu 1978
Effetti del cambiamento di proprietà 1. Qualora si sia verificato un cambiamento integrale di proprietà del brevetto comunitario in seguito alla domanda giudiziale di cui all', le licenze e gli altri diritti si estinguono a seguito dell'iscrizione del nuovo titolare nel Registro dei brevetti comunitari. 2. Se, prima della registrazione dell'introduzione della domanda giudiziale a) il titolare del brevetto ha utilizzato l'invenzione nel territorio di uno Stato contraente, ovvero ha compiuto preparativi seri ed effettivi a tal fine, o se b) il titolare di una licenza ha ottenuto tale licenza e utilizzato l'invenzione nel territorio di uno Stato contraente, ovvero ha compiuto preparativi seri ed effettivi a tal fine, egli può proseguire l'utilizzazione a condizione che chieda una licenza non esclusiva sul brevetto al nuovo titolare iscritto nel Registro dei brevetti comunitari. A tal fine egli dispone del termine prescritto dal regolamento di esecuzione. La licenza deve essere concessa per un periodo adeguato e a condizioni ragionevoli. 3. Il paragrafo 2 non è applicabile nel caso in cui il titolare del brevetto o della licenza sia stato in mala fede al momento dell'inizio dell'utilizzazione dell'invenzione o dei preparativi a tal fine.
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urn:nir:stato:legge:1978-05-26;260#art-c-28

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