Convenzione

Art. 33

Traduzione delle rivendicazioni nelle procedure di esame e di opposizione

In vigore dal 22 giu 1978
Traduzione delle rivendicazioni nelle procedure di esame e di opposizione 1. Il richiedente deve depositare presso l'Ufficio europeo dei brevetti entro il termine prescritto dal regolamento di esecuzione una traduzione delle rivendicazioni che sono alla base del rilascio del brevetto europeo in una delle lingue ufficiali di ciascuno degli Stati contraenti in cui non sono lingue ufficiali il francese, l'inglese o il tedesco. 2. Alle rivendicazioni modificate nel corso della procedura di opposizione si applicano le disposizioni del paragrafo 1. 3. Le traduzioni delle rivendicazioni sono pubblicate dall'Ufficio europeo dei brevetti. 4. Il richiedente o il titolare del brevetto deve versare la tassa di pubblicazione della traduzione delle rivendicazioni entro i termini di cui al regolamento di esecuzione. 5. Se le traduzioni di cui ai paragrafi 1 e 2 non sono depositate entro il termine prescritto o se la tassa di pubblicazione della traduzione delle rivendicazioni non è stata pagata a tempo debito, il brevetto comunitario è considerato senza effetti sin dall'origine, a meno che queste formalità non vengano espletate e la soprattassa non venga versata entro il termine supplementare stabilito nel regolamento di esecuzione.
Storico versioni

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urn:nir:stato:legge:1978-05-26;260#art-c-33

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