Convenzione

Art. 37

Diritti nazionali preesistenti

In vigore dal 22 giu 1978
Diritti nazionali preesistenti 1. Nei confronti di un brevetto comunitario con data di deposito ovvero, in caso di rivendicazione di priorità, con data di priorità posteriore a quella di una domanda di brevetto nazionale o a quella di un brevetto nazionale messi a disposizione del pubblico in uno Stato contraente a tale data o a una data successiva, la domanda di brevetto nazionale o il brevetto nazionale producono in detto Stato gli stessi effetti di diritto preesistente che produrrebbe una domanda pubblicata di brevetto europeo, recante designazione di tale Stato contraente. 2. Qualora in uno Stato contraente una domanda di brevetto nazionale o un brevetto nazionale, che non siano stati pubblicati in virtù della legislazione ivi vigente sulla segretezza delle invenzioni, producano effetti di diritto preesistente nei confronti di un brevetto nazionale con data di deposito ovvero, in caso di rivendicazione di priorità, con data di priorità posteriori, si applica in detto Stato lo stesso trattamento per il brevetto comunitario.
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urn:nir:stato:legge:1978-05-26;260#art-c-37

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