Convenzione
Art. 40
Trasferimento
In vigore dal 22 giu 1978
Trasferimento
1. La cessione del brevetto comunitario deve essere fatta per iscritto e richiede la firma nelle parti contraenti, a meno che essa non derivi da una decisione giudiziaria.
2. Fatte salve le disposizioni dell', paragrafo 1, il trasferimento lascia impregiudicati i diritti acquisiti dai terzi prima della data del trasferimento.
3. Il trasferimento è opponibile ai terzi soltanto dopo essere stato trascritto nel Registro dei brevetti comunitari e nei limiti che risultano dai documenti di cui al regolamento di esecuzione.
Tuttavia, prima della sua trascrizione, il trasferimento è opponibile ai terzi che hanno acquisito diritti dopo la data del trasferimento di cui erano a conoscenza al momento dell'acquisizione di tali diritti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1978-05-26;260#art-c-40