Convenzione
Art. 43
Licenze contrattuali
In vigore dal 22 giu 1978
Licenze contrattuali
1. Il brevetto comunitario può formare oggetto di licenze, nella sua totalità o per una sua parte, per la totalità dei territori in cui produce i suoi effetti o per una loro parte. La licenza può essere esclusiva o non esclusiva.
2. I diritti derivanti dal brevetto comunitario possono essere invocati contro un licenziatario che oltrepassi un limite impostogli dalla licenza ai sensi del paragrafo 1.
3. Alla concessione o al trasferimento di una licenza di brevetto comunitario si applica l', paragrafi 2 e 3.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1978-05-26;260#art-c-43