Art. 43 · Licenze contrattuali
Convenzione

Art. 43

104 / 272

Licenze contrattuali

In vigore dal 22 giu 1978
Licenze contrattuali 1. Il brevetto comunitario può formare oggetto di licenze, nella sua totalità o per una sua parte, per la totalità dei territori in cui produce i suoi effetti o per una loro parte. La licenza può essere esclusiva o non esclusiva. 2. I diritti derivanti dal brevetto comunitario possono essere invocati contro un licenziatario che oltrepassi un limite impostogli dalla licenza ai sensi del paragrafo 1. 3. Alla concessione o al trasferimento di una licenza di brevetto comunitario si applica l', paragrafi 2 e 3.
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urn:nir:stato:legge:1978-05-26;260#art-c-43