Convenzione
Art. 42
Procedura di fallimento o procedure analoghe
In vigore dal 22 giu 1978
Procedura di fallimento o procedure analoghe
1. Fino a quando tra gli Stati contraenti non siano entrate in vigore disposizioni comuni al riguardo, un brevetto comunitario può essere compreso in una procedura di fallimento o in una procedura analoga unicamente nello Stato contraente in cui tale procedura è stata proposta per prima.
2. In caso di comproprietà di un brevetto comunitario, il paragrafo 1 è applicabile alla quota del comproprietario.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1978-05-26;260#art-c-42