Convenzione
Art. 46
Licenze obbligatorie
In vigore dal 22 giu 1978
Licenze obbligatorie
1. La legislazione degli Stati contraenti che prevede la concessione di licenze obbligatorie sui brevetti nazionali è applicabile ai brevetti comunitari. La portata e l'effetto delle licenze obbligatorie concesse su brevetti comunitari sono limitati al territorio dello Stato interessato; l' non si applica.
2. Gli Stati contraenti devono prevedere la possibilità di ricorso giurisdizionale in ultima istanza, almeno per quanto riguarda il compenso per le licenze obbligatorie.
3. Nella misura del possibile le autorità nazionali notificano all'Ufficio europeo dei brevetti la concessione di qualsiasi licenza obbligatoria su un brevetto comunitario.
4. Ai fini della presente convenzione, l'espressione "licenza obbligatoria" comprende anche le licenze d'ufficio e qualsiasi diritto di utilizzazione nel pubblico interesse di un'invenzione brevettata.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1978-05-26;260#art-c-46