Convenzione›Parte NONA
Art. 146
Copertura delle spese per compiti speciali
In vigore dal 22 giu 1978
Copertura delle spese per compiti speciali
Un gruppo di Stati contraenti che abbia affidato compiti supplementari all'Ufficio europeo dei brevetti ai sensi dell' si assume le spese sostenute dall'Organizzazione per l'esecuzione di questi compiti. Se organi speciali sono stati istituiti in seno all'Ufficio europeo dei brevetti per l'esecuzione di questi compiti speciali, il gruppo di Stati contraenti si assume le spese per il personale, i locali e il materiale pertinenti ai detti organi. Sono applicabili l', paragrafi 3 e 4, e gli .
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1978-05-26;260#art-c-146