ConvenzioneParte DECIMA

Art. 151

L'Ufficio europeo dei brevetti come Ufficio ricevente

In vigore dal 22 giu 1978
L'Ufficio europeo dei brevetti come Ufficio ricevente 1) L'Ufficio europeo dei brevetti può essere Ufficio ricevente ai sensi dell' (xv) del Trattato di Cooperazione, qualora il richiedente sia cittadino di uno Stato contraente della presente convenzione per il quale il Trattato di Cooperazione è entrato in vigore; la presente disposizione è parimenti applicabile qualora il richiedente abbia il suo domicilio o la sua sede in questo Stato. 2) L'Ufficio europeo dei brevetti può essere Ufficio ricevente anche qualora il richiedente sia cittadino di uno Stato che, pur non facendo parte della presente convenzione, fa parte del Trattato di Cooperazione ed ha concluso con l'Organizzazione un accordo secondo il quale, conformemente alle disposizioni di detto Trattato, l'Ufficio europeo dei brevetti funge da Ufficio ricevente in luogo e vece dell'ufficio nazionale; la presente disposizione è parimenti applicabile qualora il richiedente abbia il suo domicilio o la sua sede in questo Stato. 3) Previo consenso del Consiglio d'amministrazione, l'Ufficio europeo dei brevetti può fungere da Ufficio ricevente anche per qualsiasi altro richiedente conformemente ad un accordo concluso tra l'Organizzazione e l'Ufficio internazionale dell'Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale.
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urn:nir:stato:legge:1978-05-26;260#art-c-151

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