ConvenzioneParte DECIMA

Art. 154

L'Ufficio europeo dei brevetti come amministrazione incaricata della ricerca internazionale

In vigore dal 22 giu 1978
L'Ufficio europeo dei brevetti come amministrazione incaricata della ricerca internazionale 1) Previo accordo concluso tra l'Organizzazione e l'Ufficio internazionale dell'Organizzazione Mondiale della Proprietà intellettuale, l'Ufficio europeo dei brevetti funge da amministrazione incaricata della ricerca internazionale, ai sensi del Capitolo I del Trattato di Cooperazione, per i richiedenti che sono cittadini di uno Stato contraente per il quale il Trattato di Cooperazione è entrato in vigore; la presente disposizione è parimenti applicabile qualora il richiedente abbia il suo domicilio o la sua sede in questo Stato. 2) Previo consenso del Consiglio d'amministrazione, l'Ufficio europeo dei brevetti funge da amministrazione incaricata della ricerca internazionale per qualsiasi altro richiedente, conformemente ad un accordo concluso tra l'Organizzazione e l'Ufficio Internazionale dell'Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale. 3) Le commissioni di ricorso sono competenti a deliberare su una riserva formulata dal richiedente contro una tassa addizionale fissata dall'Ufficio europeo dei brevetti in virtù dell', paragrafo 3 lettera a) del Trattato di Cooperazione.
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