Convenzione›Parte DECIMA
Art. 152
Deposito e trasmissione della domanda internazionale
In vigore dal 22 giu 1978
Deposito e trasmissione della domanda internazionale
1) Se il richiedente sceglie l'Ufficio europeo dei brevetti come Ufficio ricevente della sua domanda internazionale, egli deve depositare quest'ultima direttamente presso l'Ufficio europeo dei brevetti. Sono applicabili, tuttavia, le disposizioni dell', paragrafo 2.
2) Se una domanda internazionale è depositata presso l'Ufficio europeo dei brevetti tramite il competente servizio centrale della proprietà industriale, gli Stati contraenti prendono i provvedimenti appropriati per garantire la trasmissione delle domande all'Ufficio europeo dei brevetti in tempo affinché esso possa soddisfare, entro i termini prescritti, gli obblighi che, a norma del Trattato di Cooperazione, gli incombono per la trasmissione delle domande internazionali.
3) Per la domanda internazionale deve essere pagata, all'atto del deposito, la tassa di trasmissione.
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Prourn:nir:stato:legge:1978-05-26;260#art-c-152