Convenzione
Art. 75
Onere della prova
In vigore dal 22 giu 1978
Onere della prova
1. Se oggetto del brevetto comunitario è un procedimento che consente di ottenere un nuovo prodotto, ogni prodotto identico, fabbricato da persona diversa dal titolare del brevetto, si considera, salvo prova contraria, ottenuto mediante detto procedimento.
2. Nell'espletamento della prova contraria, si deve prendere in considerazione il legittimo interesse del convenuto alla protezione dei suoi segreti di fabbricazione e di gestione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1978-05-26;260#art-c-75