Convenzione

Art. 78

Parere sull'entità della protezione

In vigore dal 22 giu 1978
Parere sull'entità della protezione 1. Quando un'azione per contraffazione è sospesa ai sensi dell', paragrafo 2, da un'autorità giudiziaria nazionale che deve decidere dell'entità della protezione nei confronti della presunta contraffazione, l'Ufficio europeo dei brevetti, qualora abbia deciso di mantenere in vigore il brevetto comunitario, deve emettere un parere sull'entità della protezione conferita dal brevetto. 2. Nei casi diversi da quelli previsti dall', paragrafo 2, l'autorità giudiziaria investita di un'azione per contraffazione di un brevetto comunitario, prima di prendere una decisione può, di propria iniziativa o su richiesta di una delle parti e dopo aver inteso le altre, chiedere all'Ufficio europeo dei brevetti di emettere un parere sull'entità della protezione conferita dal brevetto. 3. Il parere viene emesso, dietro pagamento di un congruo diritto, da una commissione di annullamento la quale, a tal fine, prende in considerazione il prodotto o il procedimento che, sulla scorta degli accertamenti dell'autorità giudiziaria nazionale, si presume costituisca contraffazione. Questo parere non è vincolante per l'autorità giudiziaria nazionale. Si applica l', paragrafo 1, della convenzione sul brevetto europeo. 4. Per consentire all'Ufficio europeo dei brevetti di emettere il parere, l'autorità giudiziaria nazionale trasmette a questo, in una delle sue tre lingue ufficiali, i risultati dell'istruttoria, i quesiti e qualsiasi altro dato che essa ritenga utile.
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