ConvenzioneParte SESTA

Art. 73

Pronuncia pregiudiziale della Corte di giustizia delle Comunità europee

In vigore dal 22 giu 1978
Pronuncia pregiudiziale della Corte di giustizia delle Comunità europee 1. Nelle procedure concernenti i brevetti comunitari, proposte dinanzi alle autorità giudiziarie nazionali, la Corte di giustizia delle Comunità europee è competente a pronunciarsi in via pregiudiziale: a) sull'interpretazione della presente convenzione e delle disposizioni della convenzione sul brevetto europeo che obbligatoriamente si applicano a qualsiasi brevetto comunitario a norma dell', paragrafo 3; b) sulla validità e sull'interpretazione delle disposizioni adottate in esecuzione della presente convenzione, che non siano disposizioni nazionali. 2. Quando una questione del genere è sollevata davanti a un'autorità giudiziaria nazionale e questa ritiene che una pronuncia della Corte di giustizia delle Comunità europee sia necessaria per la propria decisione, tale questione può essere sottoposta da detta autorità alla Corte. 3. Quando una questione del genere è sollevata in una procedura pendente davanti a un'autorità giudiziaria nazionale, avverso le cui decisioni non possa proporsi un ricorso giurisdizionale di diritto interno, tale autorità è tenuta a rivolgersi alla Corte di giustizia delle Comunità europee.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1978-05-26;260#art-c-73

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo