ConvenzioneParte SESTA

Art. 71

Disposizioni supplementari sul riconoscimento e sull'esecuzione

In vigore dal 22 giu 1978
Disposizioni supplementari sul riconoscimento e sull'esecuzione 1. Alle decisioni concernenti il diritto al brevetto comunitario non si applicano le disposizioni dell', punti 3 e 4, della convenzione di esecuzione. 2. Qualora fra le stesse parti vengano pronunciate decisioni tra di loro incompatibili concernenti il diritto al brevetto comunitario, è riconosciuta unicamente la decisione della prima autorità giudiziaria adita. Nessuna delle parti può avvalersi di altra decisione, neppure nello Stato contraente dell'autorità giudiziaria che l'ha pronunciata.
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urn:nir:stato:legge:1978-05-26;260#art-c-71

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