Convenzione›Parte SESTA
Art. 72
Autorità nazionali
In vigore dal 22 giu 1978
Autorità nazionali
Per quanto concerne le azioni riguardanti il diritto al brevetto comunitario o le licenze obbligatorie concesse sul brevetto comunitario, l'espressione "autorità giudiziaria" o le espressioni analoghe contenute nella presente convenzione e nella convenzione di esecuzione comprendono anche le autorità che, in virtù della legislazione di uno Stato contraente, sono competenti per statuire nelle azioni analoghe aventi per oggetto i brevetti nazionali rilasciati in detto Stato. Ogni Stato contraente comunica l'elenco di tali autorità all'Ufficio europeo dei brevetti, il quale a sua volta ne informa gli altri Stati contraenti.
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Prourn:nir:stato:legge:1978-05-26;260#art-c-72