ConvenzioneParte QUINTA

Art. 67

Informazione del pubblico e degli organi ufficiali

In vigore dal 22 giu 1978
Informazione del pubblico e degli organi ufficiali Si applicano l', paragrafo 4, e gli della convenzione sul brevetto europeo, fermo restando che per "Stati contraenti" si intendono gli Stati che sono parti della presente convenzione.
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urn:nir:stato:legge:1978-05-26;260#art-c-67

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