Convenzione›Parte QUINTA
Art. 67
Informazione del pubblico e degli organi ufficiali
In vigore dal 22 giu 1978
Informazione del pubblico e degli organi ufficiali
Si applicano l', paragrafo 4, e gli della convenzione sul brevetto europeo, fermo restando che per "Stati contraenti" si intendono gli Stati che sono parti della presente convenzione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1978-05-26;260#art-c-67