Convenzione

Art. 130

Scambio di informazioni

In vigore dal 22 giu 1978
Scambio di informazioni 1) L'Ufficio europeo dei brevetti e, salva l'applicazione delle disposizioni legislative e amministrative di cui all', paragrafo 2, i servizi centrali della proprietà industriale degli Stati contraenti si comunicano, su richiesta, ogni informazione utile concernente il deposito delle domande di brevetto europeo e di brevetto nazionale e lo svolgersi delle procedure relative a dette domande ed ai brevetti concessi in base alle medesime. 2) Le disposizioni del paragrafo 1 sono applicabili allo scambio di informazioni, a norma di accordi di lavoro, tra l'Ufficio europeo dei brevetti e, a) i servizi centrali della proprietà industriale di Stati che non fanno parte della presente convenzione; b) le organizzazioni intergovernative incaricate della concessione di brevetti; c) ogni altra organizzazione. 3) Le comunicazioni di informazioni fatte conformemente al paragrafo 1 e al paragrafo 2, lettere a) e b), non sono soggette alle restrizioni di cui all'. Il Consiglio d'amministrazione può decidere che le comunicazioni fatte conformemente al paragrafo 2, lettera c), non sono soggette a dette restrizioni, a condizione che l'organizzazione di cui trattasi s'impegni a considerare le informazioni riservate sino alla data di pubblicazione della domanda di brevetto europeo.
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urn:nir:stato:legge:1978-05-26;260#art-c-130

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