Convenzione›Parte SETTIMA
Art. 125
Riferimenti ai principi generali
In vigore dal 22 giu 1978
Riferimenti ai principi generali
In assenza di una disposizione di procedura nella presente convenzione; l'Ufficio europeo dei brevetti prende in considerazione principi generalmente ammessi in materia di diritto procedurale negli Stati contraenti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1978-05-26;260#art-c-125