Convenzione›Parte SETTIMA
Art. 126
Cessazione degli obblighi finanziari
In vigore dal 22 giu 1978
Cessazione degli obblighi finanziari
1) Il diritto dell'Organizzazione di esigere il pagamento di tasse a favore dell'Ufficio europeo dei brevetti si estingue quattro anni dopo la fine dell'anno civile nel corso del quale la tassa è divenuta esigibile.
2) I diritti nei confronti dell'Organizzazione in materia di rimborso di tasse o di somme pagate in più all'Ufficio europeo dei brevetti in occasione del pagamento delle tasse si estinguono quattro anni dopo la fine dell'anno civile nel corso del quale il diritto ha avuto origine.
3) Il termine previsto al paragrafo 1 è interrotto da un invito a pagare la tassa e quello previsto al paragrafo 2 da una richiesta per iscritto tendente a far valere il diritto. Il termine interrotto ricomincia a decorrere dal momento della sua interruzione; esso scade al più tardi sei anni dopo la fine dell'anno civile nel corso del quale esso aveva incominciato a decorrere inizialmente, a meno che un'azione legale sia stata promossa per far valere un diritto; in tal caso, il termine scade un anno dopo la data alla quale la decisione è passata in giudicato.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1978-05-26;260#art-c-126