Convenzione›Parte SETTIMA
Art. 121
Prosecuzione della procedura della domanda di brevetto europeo
In vigore dal 22 giu 1978
Prosecuzione della procedura della domanda di brevetto europeo
1) Quando la domanda di brevetto europeo deve essere o è respinta o è considerata ritirata per inosservanza di un termine assegnato dall'Ufficio europeo dei brevetti, l'effetto giuridico previsto non si produce o, se si è già prodotto, risulta annullato se il richiedente fa richiesta di prosecuzione della procedura relativa alla domanda.
2) La richiesta deve essere presentata per iscritto entro il termine di due mesi a decorrere dalla data in cui la decisione di rigetto della domanda di brevetto europeo è stata notificata, o a decorrere dalla data in cui la comunicazione che la domanda è considerata come ritirata è stata notificata. L'atto omesso deve essere compiuto entro detto termine. La richiesta è considerata presentata soltanto se la tassa di prosecuzione della procedura è stata pagata.
3) L'organo competente per decidere sull'atto omesso si pronuncia in merito alla richiesta.
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