Convenzione›Parte SETTIMA
Art. 116
Procedura orale
In vigore dal 22 giu 1978
Procedura orale
1) Si ricorre alla procedura orale sia d'ufficio, quando l'Ufficio europeo dei brevetti lo ritiene utile, sia a richiesta di una delle parti della procedura. Tuttavia, l'Ufficio europeo dei brevetti può respingere la richiesta di ricorrere nuovamente alla procedura orale dinanzi al medesimo organo qualora le parti della procedura siano le stesse e i fatti della causa siano i medesimi.
2) Tuttavia, si ricorre alla procedura orale dinanzi alla sezione di deposito, su domanda del richiedente, soltanto quando detta sezione la ritiene utile o quando essa prevede di dover respingere la domanda di brevetto europeo.
3) La procedura orale dinanzi alla sezione di deposito, alle divisioni di esame ed alla divisione giuridica non è pubblica.
4) La procedura orale, ivi compresa la lettura della decisione, è pubblicata dinanzi alle commissioni di ricorso ed alla Commissione ampliata di ricorso, dopo la pubblicazione della domanda di brevetto europeo, come pure dinanzi alle divisioni di opposizione, salvo decisione contraria dell'organo adito, qualora l'ammissione del pubblico può presentare, in particolare per una delle parti della procedura, inconvenienti gravi e ingiustificati.
Storico versioni
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