ConvenzioneParte SESTA

Art. 111

Decisione sul ricorso

In vigore dal 22 giu 1978
Decisione sul ricorso 1) In seguito all'esame sul merito del ricorso, la commissione di ricorso delibera sul ricorso. Essa può, sia esercitare le competenze dell'organo che ha emesso la decisione impugnata, sia rimandare l'istanza a detto organo per un nuovo esame. 2) Se la commissione di ricorso rimanda l'istanza per un nuovo esame all'organo che ha emesso la decisione impugnata, questo organo è vincolato dai motivi e dal dispositivo della decisione della commissione di ricorso a condizione che i fatti della causa siano i medesimi. Se la decisione impugnata è stata emessa dalla sezione di deposito, la divisione di esame è del pari vincolata dai motivi e dal dispositivo della decisione della commissione di ricorso.
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urn:nir:stato:legge:1978-05-26;260#art-c-111

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