Convenzione›Parte SESTA
Art. 110
Esame del ricorso
In vigore dal 22 giu 1978
Esame del ricorso
1) Se il ricorso è ricevibile, la commissione di ricorso esamina se esso è fondato.
2) Nel corso dell'esame del ricorso che deve svolgersi conformemente alle disposizioni del regolamento di esecuzione, la commissione di ricorso invita le parti, ogni qualvolta sia necessario, a presentare, entro il termine da essa assegnato, le loro deduzioni sulle notificazioni ad essa indirizzate o sulle comunicazioni fatte da altre parti.
3) Se, entro il termine assegnatogli, il richiedente non ottempera a questo invito, la domanda di brevetto europeo è considerata come ritirata, a meno che la decisione che forma l'oggetto del ricorso non sia stata presa dalla divisione giuridica.
Storico versioni
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