ConvenzioneParte SETTIMA

Art. 114

Esame d'ufficio

In vigore dal 22 giu 1978
Esame d'ufficio 1) Nel corso della procedura, l'Ufficio europeo dei brevetti procede all'esame d'ufficio dei fatti; questo esame non è limitato nè ai mezzi invocati nè alle richieste presentate dalle parti. 2) L'Ufficio europeo dei brevetti può non tener conto dei fatti che le parti non hanno invocato o delle prove che esse non hanno presentato in tempo utile.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1978-05-26;260#art-c-114

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo