Convenzione›Parte SETTIMA
Art. 114
Esame d'ufficio
In vigore dal 22 giu 1978
Esame d'ufficio
1) Nel corso della procedura, l'Ufficio europeo dei brevetti procede all'esame d'ufficio dei fatti; questo esame non è limitato nè ai mezzi invocati nè alle richieste presentate dalle parti.
2) L'Ufficio europeo dei brevetti può non tener conto dei fatti che le parti non hanno invocato o delle prove che esse non hanno presentato in tempo utile.
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Prourn:nir:stato:legge:1978-05-26;260#art-c-114