Convenzione›Parte SETTIMA
Art. 118
Unicità della domanda o del brevetto europeo
In vigore dal 22 giu 1978
Unicità della domanda o del brevetto europeo
Se i richiedenti o i titolari di un brevetto europeo non sono gli stessi per i diversi Stati contraenti designati, essi sono considerati come conrichiedenti o come comproprietari ai fini della procedura dinanzi all'Ufficio europeo dei brevetti. Rimane impregiudicata l'unicità della domanda o del brevetto nel corso di questa procedura; in particolare, il testo della domanda o del brevetto deve essere identico per tutti gli Stati contraenti designati, a meno che la presente convenzione non disponga altrimenti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1978-05-26;260#art-c-118