Convenzione›Parte SETTIMA
Art. 120
Termini
In vigore dal 22 giu 1978
Termini
Il regolamento di esecuzione determina:
a) il modo di calcolare i termini come pure le condizioni alle quali essi possono essere prorogati, sia perché l'Ufficio europeo dei brevetti o le amministrazioni di cui all', paragrafo 1, lettera b), non sono aperti per ricevere documenti, ovvero per il mancato recapito della corrispondenza nelle località in cui hanno sede l'Ufficio o queste amministrazioni o a causa d'una interruzione generale del servizio postale oppure della perturbazione derivante da tale interruzione;
b) la durata minima e la durata massima dei termini assegnati dall'Ufficio europeo dei brevetti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1978-05-26;260#art-c-120